Aggiornare carta dei diritti animali,L . 104, rimborsi cure malattie croniche Veterinarie

Buongiorno. Per principiare questa petizione, vorrei iniziare con un aneddoto indiretto, in premessa, c’è da chiedersi acciocché, cosa significa un padre che adotta un cane o un gatto o un coniglio come adottasse un suo simile infante; Io riconosco di spendere migliaia di euro per salvare il mio cane da ogni problema che insorge e mina la sua salute , oggi comincio la mia richiesta di autentici diritti degli animali da compagnia per nulla sprovvisti di una anima, di un coscienza e della capacità di imparare e adeguarsi ai modi di fare e all'idioma umano. Io ho dato la mia vita, il mio tempo, le mie ansie ogni volta che come un bambino l'ho visto soffrire, io non ho figli , loro sono i miei figli peccato che generalmente non sopravvivono ai loro papà, una madre una volta mi disse che io non avendo figli non potevo comprendere cosa fosse un figlio per una madre e un padre. E teneva lontana di miei cuccioli i suoi figli, premetto che avevamo una grande confidenza. Le dissi che la sua idiozia era pari ai confini dell'universo. I bambini devono assimilare l'amore gratuito che sviscerano le anime innocenti dei nostri amici a 4 zampe, e imparare velocemente cosa significasse, lasciare la custodia dei propri cuccioli di uomo ad un cane, sarebbero stati intoccabili. un uomo non si farebbe uccidere per salvare il suo animale, l'animale morirebbe senza lacrime e pur per il suo padroncino; sono familiari a tutti gli effetti, ogni notte che il mio bimbo a 4 zampe con gli occhioni e le lacrime agli occhi e il tentativo di spingere il muso vero il io per baciarmi, cercami , chiedere il mio appoggio e il mio aiuto semplicemente con una carezza, o una frase dolce e accogliente, tipo "tranquillo cucciolo papa è qui vicino a te , nessuno ti farà mai del male , io ci sarò sempre amore , stai tranquillo e dormi sereno, fra i fiori e i prati de tuo sogno, corri felice io correrò con te"; Sappiate le nottate che ho fatto sdraiato di fianco ai miei sofferenti animali, sveglio a tranquillizzarli; gioire vedendoli russare come bambini, dopo aver visto passare con loro il peggio!!! lo Stato deve adeguare i cani e i gatti e altri amici a 4 e 2 zampe da compagnia all'uomo, han bisogno i loro padroni di aiuto economico per curarli d malattie croniche e debilitanti; A tal uopo, mi permetterei d introdurre la necessità di modificare alcuni aspetti indicativi dei cd. Diritti degli Animali, vgs. “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi” E’ stato sicuramente un buon principio, ma è una carta che va scuramente perfezionata negli aspetti ei diritti degli animali ribaltati sui loro , diciamo così, genitori e genitrici acquisiti; si perché se nella carta si dichiarano le “liberta” degli animali allora di contro non si può dire che esiste un padrone per l’animale ma un suo familiare più abile nell’aiutarlo e accompagnarlo dal nido alla dipartita con le massime cure , attenzioni, dedizioni, amore e cura al pari di un bambino o un familiare; in tal caso se l’animale sviluppasse patologie croniche lo Stato deve avere l’obbligo non di considerare il cane o il gatto come cose, oggetti, beni su cui e per cui pagare tasse alle Entrate, beni di lusso o giù d lì, sopprimerli quando una malattia conica li renda invalidi, insomma tenerseli quando è sano e gioca e fa divertirci e divertire le nostre proli, e ammazzarlo, quando non serve più e si riduce per inabilità pregressa o sopraggiunta , a avere bisogno lui di cure mediche , costosissime e interventi chirurgici e chemioterapie; pensare l’oscenità delle assicurazioni per gli animali, prevedono la possibilità di assicurarli, importante che non diventino vecchi sopra gli 8 anni; vengono calcolate le valutazioni e di polizze, economiche risarcitorie solo in caso di interventi invasivi, che fa se il cane è stato ricoverato per riabilitazione motoria e deambulatoria, per ictus, incidente o patologie oncologiche gravi debilitanti, che lo richiedesse; che fa se il cane magari di grosse dimensioni è stato assegnato ad una casa di cura autogestita, privata e senza convenzioni sanitarie e ticket, per 3 mesi a 150 euro al giorno, perché una crisi epilettica che gli ha momentaneamente bruciato i neuroni , e servirà rimetterlo in piedi; Pertanto, seguendo questa logica esplicativa dei motivi della detta petizione, allego di seguito è opportuno elencare i cd. Diritti degli animali, piccola carta costituzionale senza corollari e leggi succedanee necessarie per l’attuazione reale della dichiarazione sopra riportata e dei dogmi e articolati intenti che faccio seguire dappresso, di seguito evidenzio i termini e gli articoli redatti in origine in modo limitativo dei completi diritti degli animali al pari dell’uomo cui si affianca e non sottomette, per il breve tempo che gli è dato di diventare un componente a pieno titolo, del nucleo familiare che lo scelga , lo accolga nel nucleo familiare, adottandolo al pari di un qualunque essere vivente (parole in rosso da modifiche o rimuovere dalla sotto esplicata carta dei diritti degli animali) : La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è stata sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale Preambolo Considerato che ogni animale ha “dei” (tutti i diritti al pari della specie umana) diritti Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è “legato” (uguale) al rispetto degli uomini tra loro Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza (altresì diritti all’eutanasia se incurabili e ad essere curati senza accanimenti terapeutici al pari dei componenti della specie umana). Articolo 2 a)Ogni animale ha diritto al rispetto (alla tutela, (all’assistenza della organizzazione governativa e leggi adeguate per la loro assistenza in caso di malattie debilitanti, assistenza al loro acquisito nucleo familiare e a chi se ne prenda cura come capo famiglia e, mai essere considerati al pari di oggetti , beni di lusso e per i quali sia dovuto pagare le tasse come per la proprietà di una casa o una auto) b)L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o, sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali c)Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo Articolo 3 a)Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli b)Se la soppressione di un animale è necessaria,deve essere istantanea,senza dolore,né angoscia Articolo 4 a)Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi (e non essere oggetto di caccia per sport , crudeltà, diletto, o per legge) b)Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto Articolo 5 a)Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie (al pari del ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della specie umana che lo accoglie nel proprio nucleo familiare, e fa da capo branco o capo famiglia) b)Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto Articolo 6 a)Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità b)L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante Articolo 7 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo Articolo 8 a)La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale Articolo 9 Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore Articolo 10 a)Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. b)Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale Articolo 11 Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita Articolo 12 a)Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie b)L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio Articolo 13 a)L'animale morto deve essere trattato con rispetto b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale Articolo 14 a)Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo b)I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo Tutto ciò premesso, occorre prima di tutto chiarire che i permessi di lavoro sono brevi periodi in cui i lavoratori pubblici e privati possono assentarsi dal lavoro e percepire comunque la retribuzione stabilita dai rispettivi contratti collettivi. I permessi vengono riconosciuti per: · morte o infermità (massimo di tre giorni all'anno) del coniuge o di un parente entro il secondo grado; · assistere un familiare disabile, secondo quanto previsto dalla legge 104 (pertanto con questa petizione si intende eguagliare un animale domestico infermo o malato cronico bisognoso di cure, ad un soggetto della specie umana con problematiche di limitazioni e bisogno di assistenza, equivalenti, consistendo la necessità di modifiche alla L.104 inserendo fra i familiari bisognosi di assistenza anche i soggetti attinenti alla specie animale in cattività); · matrimonio, fino a 15 giorni; · sostenere esami e concorsi (8 giorni all'anno non cumulabili); · allattare il proprio figlio nel primo anno di vita, permesso di cui può godere il padre, se la madre non ne ha beneficiato. Ponendo appunto la giusta attenzione ai primi passi, ove si evidenzia una necessità di approfondimenti delle norme e perfezionamenti, si fa cenno al seguente Permesso per animale: il caso che ha fatto scuola, ovvero Il caso che ha aperto la strada alla possibilità di chiedere un permesso retribuito per curare il proprio animale domestico riguarda una dipendente universitaria, che necessitava di sottoporre il proprio cane a un intervento veterinario urgente e quindi assisterlo. Stante il rifiuto del datore di lavoro a concedere il permesso, la lavoratrice si rivolgeva alla Lega Antivivisezione (Lav), che gli forniva assistenza legale facendoglielo ottenere. Nel caso in cui l'animale non riceva cure adeguate, il proprietario può infatti incorrere nel reato di abbandono ai sensi dell'art. 727 c.p. che punisce con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Ancorché si precisa la nota sul Permesso per animale: l'influenza della Cassazione, Proprio in relazione al reato di abbandono, la Cassazione nella sentenza 15076/2018 ha infatti precisato che: "il reato di cui all'art. 727 cod. pen. non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali." ; Già in passato, sempre la Suprema Corte, nella sentenza 18892/2012, richiamata dalla recente cassazione n. 3290/2018 aveva precisato che "per -abbandono- si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia." Riassumendo, in questi passi allora, quando ci spetterebbe secondo le norme del lavoro attuali, senza poter adire a L. 104 /92 o a rimborsi medici e ticket sanitari al pari dei soggetti della specie umana, dunque per ciò che inerisce ai Permesso per animale: quando spetta? Alla luce di quanto detto, si può quindi ritenere che il permesso di lavoro retribuito (“https://it.blastingnews.com/lavoro/2018/04/malattia-dipendenti-si-puo-chiedere-anche-per-lanimale-domestico-come-fare-002495283.html “)per assistere il proprio animale domestico può essere riconosciuto al lavoratore richiedente, se: · vive da solo; · non può delegarne a terze persone l'assistenza; · è in possesso di un certificato veterinario attestante la malattia; · non ha alternative per quanto il trasporto o la cura; · sussiste la necessità indifferibile di curarlo o sottoporlo a visita. Insomma anche la cura del proprio animale domestico costituisce un "grave motivo familiare e personale" per cui è possibile chiedere permessi retribuiti. Acciocché citando l’articolo dello Studio Cataldi: “Leggi anche Permesso di lavoro retribuito per curare il cane: la prima volta in Italia”, è bene annotare dal sito quanto segue, a cura di Marina Crisafi (vgs “https://www.studiocataldi.it/articoli/27790-permesso-di-lavoro-retribuito-per-curare-il-cane-la-prima-volta-in-italia.asp - Anche curare il proprio cane è un grave motivo personale e di famiglia che consente di ottenere un permesso di lavoro retribuito. È quanto avvenuto ad una dipendente pubblica, single, che non avendo alternative per stare vicino al proprio animale ha chiesto al datore di lavoro (un'università romana) il riconoscimento del permesso retribuito di due giorni di assenza. Tale diritto, inizialmente negato, "grazie al supporto tecnico-giuridico" offerto dalla Lav, le è stato riconosciuto. Ad annunciarlo, è la stessa Lega Anti Vivisezione in una nota pubblicata sul proprio sito. La mancata cura di un animale è reato Del resto, la "leva" su cui ottenere il riconoscimento viene proprio dalla circostanza che non curare un animale, come affermato più volte dalla giurisprudenza, può integrare il reato di maltrattamento e quello di abbandono previsti dal codice penale. È evidente, quindi, "che non poter prestare, far prestare da un medico veterinario cure o accertamenti indifferibili all'animale - come nel caso di specie - rappresentava chiaramente un grave motivo personale e di famiglia, visto che la signora vive da sola e non aveva alternative per il trasporto e la necessaria assistenza al cane" prosegue la nota della Lav. Permesso lavoro per cura animali: creato un precedente "Ora, con le dovute certificazioni medico-veterinarie, chi si troverà nella stessa situazione potrà citare questo importante precedente -ha affermato il presidente Lav, Gianluca Felicetti, che ha aiutato la signora nella vertenza". Si tratta, in sostanza, di "un altro significativo passo in avanti che prende atto di come gli animali non tenuti a fini di lucro o di produzione sono a tutti gli effetti componenti della famiglia" e più in generale "un altro passo avanti verso un'organica riforma del codice civile che speriamo - ha concluso Felicetti - il prossimo Governo e il prossimo Parlamento avranno il coraggio di fare, approvando la nostra proposta di legge ferma dal 2008". Leggi anche nella sezione guide: - Il reato di maltrattamento di animali - Il reato di abbandono di animali Arriviamo allora, adesso, all’estratto dello splendido articolo che segue citato: Moltissime le famiglie che hanno in casa un Animale. Quanto costano le cure e il benessere dei nostri amici a 4 zampe? Approfondimento e riflessione a cura di Roberto Contestabile. Di recente il rapporto Eurispes ha evidenziato la presenza degli Animali “d’affezione” all’interno delle case italiane. Infatti 1 italiano su 3 detiene almeno 1 Cane o un Gatto (circa il 60% contro il 40%). Ciò corrisponde ad un impegno considerevole che si traduce ovviamente in spese da sostenere. Le cure veterinarie, gli eventuali farmaci, il cibo o accessori vari incidono enormemente sul bilancio familiare per una cifra che varia dai 50/100 euro fino ai 200 per le famiglie più facoltose. È un aspetto molto considerevole perché dimostra come l’approccio sensibile e consapevole verso gli Animali stia crescendo in maniera esponenziale. Sempre più persone infatti sono attente alla salvaguardia animale e alla loro tutela, complice anche un aumento sensibile dei vegetariani che si attestano al 7/8 % della popolazione totale. Il problema reale però costituisce la tassazione che il fisco impone a chi provvede personalmente alla cura degli Animali “domestici”: il 22% d’iva è veramente troppo per chi deve allevare ed accudire un essere vivente. Non si può paragonare un Cane ad un qualsiasi oggetto di lusso (auto, cellulare ecc.). Il rapporto Eurispes evidenzia anche le nuove tendenze alimentari e comportamentali che si evolvono seguendo un escalation nuova ed innovativa. La politica e le istituzioni quindi non possono restare indietro e considerare bene tassabile un essere vivente senziente. Significa discriminare milioni di cittadini onesti e volenterosi che vogliono contribuire sì al bilancio dello Stato ma in maniera giusta ed equa. Pensiamo per esempio al fenomeno del randagismo e alla sua gestione che in questo modo diventa ancor più complicata e contorta da affrontare e risolvere. Chi vorrebbe contribuire alla cura di poveri Cani e Gatti abbandonati si vede immotivato e sfiduciato da un organo istituzionale che non avvantaggia lo status di giurisdizione idonea. Come le persone Umane vengono considerate a tutti gli effetti degli individui dotati di diritti giuridici è giunto il momento di far un salto in avanti e finalmente istituire tutta una serie di provvedimenti e norme utili alla conservazione e tutela animale. Si potrebbe partire dagli Animali più vicini a noi per affinità (Cani, Gatti, Cavalli, Criceti, ecc.) per finire magari ad una definizione appropriata, e dunque giuridicamente perfetta di diritto, per quelli “da reddito” (Mucche, Pecore, Maiali, Galline ecc.). Questa svolta epocale costituirebbe un progresso morale non indifferente, senza precedenti nella storia di questa società. Un miracolo culturale che va seguito e stimolato tramite la collaborazione di tutti. La società è sicuramente pronta al cambiamento, lo dimostra il lavoro svolto da numerose associazioni, enti non governativi, comunità di volontari…ma anche aziende pronte a rivoluzionare i loro assortimenti alimentari. L’Osservatorio VEGANOK evidenzia per il 2018 una tendenza positiva verso il consumo di nuovi prodotti 100% vegetali e privi dunque di sofferenza animale. La consapevolezza generale e l’empatia verso i deboli è la nuova frontiera del moralismo moderno, non possiamo dunque attendere che la politica segua il suo iter burocratico, talmente lento da soffocare le coscienze individuali. I bisogni concreti delle persone (Animali ed Umane) devono essere in cima alla lista delle reali necessità collettive. (vgs “https://www.curaicaninaturalmente.it/animali-beni-lusso-lo-status-esseri-viventi-senzienti/”); www.osservatorioveganok.com - Fonte: www.promiseland.it Scritto da Redazione AMBIENTE, Dalla redazione…, Notizie 9 febbraio 2018 A questo punto, è gioco forza rivolgere l’attenzione ai Permessi retribuiti ai sensi dell’art.33 della legge n.104/92, non tiepidi interventi occasionali di un paio d’ore di permessi per assistere una tantum il nostro cane, ma se lui è malato cronico e impedito in mille forme di comune esistenzialismo, di vita quotidiana, è necessario ripensare i permessi significati dalla precedente richiamata legge; I permessi ex L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011, sono indicativi di una perdurabile alla necessità di attenzioni assistenziali rivolte a chi , non avendo parenti vicini, che possano sussidiarlo sostituendolo nella cura del proprio animale, non può evidentemente e ostinatamente sostenere, laddove debba ricorrere a soggetti qualificati m estranei, comunque, con onerosità dispendiosissime, dovendo ricorrere a prestazioni private e non pubbliche, viene obtorto collo richiesto almeno in questa sfera di disponibilità statale, di permessi continuativi e non una tantum; Per l’assistenza alla specie umana di soggetti malati cronici , portatori di handicap e limiti neurologici, SPETTANO I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: · disabili in situazione di gravità; · genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; · coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010). Non spettano parimenti : · ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4); · agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4); · ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3; · ai lavoratori autonomi · ai lavoratori parasubordinati Spetta in sostanza a chi ne ha diritto secondo la presente citata norma di Legge, Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa: · riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro; · tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa: · i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore; · prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. · permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa: · i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore; · il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano: · i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore. Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano: · tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. ESTENSIONE DEL DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE E AIUTI ECONOMICI DALLA SANITÀ' ,PER CURE CHE DURERANNO TUTTA LA VITA DELL'ANIMALE PER PATOLOGIE CRONICHE Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010). L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati - coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), genitore - si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti). Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007). Ove, vengono richiesti i seguenti requisiti, essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps; la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92); mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010). Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012): · interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; · ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; · ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. · Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011). E peraltro indicato i ricorso alla CERTIFICAZIONE PROVVISORIA Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006 - circ. 127/2016). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2). La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti. · DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertament definitivo (circ. 53/2008, punto 5). · PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE (circ. 127/2016) · I lavoratori titolari dei benefici in argomento in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue: I lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro: · Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda; · possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda. I lavoratori per i quali l’Inps provvede al pagamento diretto dell’indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili. Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata. REFERENTE UNICO (D.LGS. 119/2011) I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. QUANTO SPETTA I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4); i permessi fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta. Permessi retribuiti e ANF Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997) TREDICESIMA MENSILITÀ La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità e pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO (Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010) Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell'interessato. I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003) PART-TIME VERTICALE (Circ. 133/2000, punto 3.2) Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. LAVORO AGRICOLO Lavoro agricolo a tempo determinato Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni. LAVORI SOCIALMENTE UTILI Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps – Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007). CUMULABILITA’ DEI PERMESSI Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001). E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio. Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U. I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992. Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008). Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011). Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008). Pluralità dei soggetti disabili Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012). RICORSI Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11). Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie. LA DOMANDA La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari. Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi Interessati. In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relative a: Ø data ingresso in famiglia; Ø data di adozione/affidamento; Ø data di ingresso in Italia; Ø data del provvedimento; Ø tribunale competente; Ø numero provvedimento. Riassumendo , la presente petizione promuove 1) il disagio generale della oramai invecchiata carta dei diritti degli animali e se ne sollecita un aggiornamento , un adeguamento all’attuale intendimento comune del 25% della popolazione che accoglie nel proprio nucleo familiare un animale domestico , nell’intento di prenderlo in misura accattivante, garantendone la libertà per principio iniziale e generale, e ogni comune attenzione spettante ai oggetti della specie ospite; 2) necessità di regolamentare la norma del lavoro quanto ai dettati suggeriti dalle sentenze della Corte Suprema di Cassazione ai sensi di adeguarne l’ordine d modifiche necessarie e più allargate delle regole di permessi dei lavoratori tesi, ad assistere anche continuativamente, gli animai in cattività portatori di impedimenti ad un esistenza autonoma , felice e indipendente, al pari dei soggetti umani da assistere parimenti; 3) mettere mano alla L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011, adeguandone i benefici anche ai soggetti appartenenti alla specie animale rendendo loro un giusto riconoscimento di qualificata posizione e ruolo e scopi precisamente rilegabili ala dignità e libertà concesse a coloro che hanno i medesimi problemi di richiesta d aiuto, della specie umana, permessi per parcheggio e altri supporti; speriamo bene Varese 20/04/2020 f.to marcello max Jasiello

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